Regolamento interno A.S.I.
REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASI – ASSOCIAZIONE DEI SESSUOLOGI ITALIANI
Approvato dal Consiglio Direttivo del 4 luglio 2015
PRESENTAZIONE
Il Regolamento Interno disciplina, nel rispetto dello Statuto, le procedure associative, tutti i regolamenti associativi approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale , i programmi relativi alla formazione di base e relativamente alla formazione permanente per il quale viene definito apposito Regolamento,i criteri generali , nel rispetto dei principi di democraticità e trasparenza. La necessità di dotarsi di questo strumento nasce dall’esigenza di dotare l’associazione di uno strumento più articolato e flessibile dello Statuto che consenta ai Soci, nell’ambito dell’attività dell’Associazione, la possibilità di darsi delle regole che aderiscano meglio alle loro esigenze ed ai rapidi cambiamenti, fermo restando che il senso dell’esistenza dell’associazione resta subordinato alla capacità di ciascun socio di impegnarsi nel perseguire lo scopo sociale.
Esso si compone di numero diciassette articoli , dell’Allegato A) Regolamento Formazione Permanente
Esso può essere modificato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Testo del Regolamento Interno
ART. 1 – LA SESSUOLOGIA SCIENTIFICA
Al’interno di una concezione estensiva e multidimensionale della salute sessuale e sulla scorta di un’analisi basata scientificamente le attività previste dallo Statuto ASI riguardano specifiche aree di intervento tra loro correlate, dai diritti sessuali all’equità di genere, dalla prevenzione della violenza sessuale a quella delle malattie sessualmente trasmesse, dall’educazione sessuale alla salute riproduttiva, dai disordini e disfunzioni sessuali al piacere sessuale .
Per ognuna di queste aree si possono fissare obiettivi e prevedere azioni da compiere nei più differenti contesti ( coppia, famiglia, scuola, mondo del lavoro, sanità, ecc.) a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale.
Per l’attuazione di queste strategie è fondamentale la formazione di personale con particolari competenze che si acquisiscono in specifici programmi di formazione e di aggiornamento continuo come previsto dallo Statuto vigente.
Per la certificazione delle competenze di parte terza indipendente è possibile prevedere contratti di collaborazione con Enti certificati Accreditati per la norma ISO/IEC 17024 ”Requisiti generali per Organismi che eseguono la certificazione delle persone” , presso i quali i Soci Professionisti e Formatori possono inoltrare formale richiesta di certificazione a titolo puramente volontario.
ART. 2 – SOCI
La regolamentazione della vita associativa fa espresso riferimento a quanto contenuto nello statuto vigente.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi rappresentativi.
ART.3 – RIMBORSI
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ed i Consigli Direttivi Periferici potranno deliberare di volta in volta eventuali rimborsi da versare ai Soci che abbiano sostenuto in proprio spese su incarico dell’Associazione; potranno deliberare, inoltre, rimborsi da determinarsi a seconda delle esigenze di natura organizzativa, per i Soci membri del Consiglio Direttivo Nazionale e Consiglio direttivo delle macro-regioni che ricoprano incarichi di rappresentanza. I Consiglieri Nazionali per la partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio da determinarsi annualmente con i criteri appresso specificati.
Le spese sostenute dal Presidente della macro-regione o dal suo Delegato per la partecipazione alle riunioni nazionali ai sensi dell’art . 33 dello Statuto sono a carico delle Sedi Periferiche e deliberate dai rispettivi Consigli Direttivi.
Tutti i rimborsi dovranno essere deliberati in via preventiva e nella loro determinazione dovrà tenersi conto della dignità della rappresentanza, nel rispetto dei criteri di economicità e di previsione del bilancio.
ART. 4 - CODICE DEONTOLOGICO
Il presente regolamento fa espresso riferimento al Codice Deontologico approvato nel Consiglio Direttivo del 28 frbbraio 2014, contenente le modifiche statutarie che via via si rendessero necessarie per adempimenti di legge.
ART. 5 – FORMAZIONE , METODOLOGIA E STRUTTURA DEI CORSI
Per quanto riguarda la formazione delle figure professionali previste dallo statuto vigente si fa esplicito riferimento a quanto previsto dallo Statuto e dai criteri formativi della FISS – Federazione Italiana Sessuologia Scientifica cui l’ASI si riferisce e che di seguito si riporta:
- Il Sessuologo esperto in educazione sessuale si occupa della formazione/informazione di insegnanti, educatori, operatori di consultorio familiare e comunque di coloro che sono impegnati nella promozione e nel mantenimento della salute sessuale affinchè possono essere adeguatamente realizzate l’educazione sessuale e la prevenzione.
- Il Sessuologo consulente in Sessuologia è una figura professionale in grado di accogliere la domanda individuale e di coppia, riferibile ai problemi sessuali e stabilire una relazione d’aiuto che consenta alla persona o alla coppia di assumere scelte consapevoli
Il training di formazione per conseguire la qualifica di SESSUOLOGO ESPERTO IN EDUCAZIONE SESSUALE è così composto:
A) obiettivi generali:
• acquisire le conoscenze sessuologiche di ordine anatomo-fisiologico, psicologico e
sociologico riferite al ciclo di vita
• acquisire le conoscenze in ordine alla progettazione di interventi educativi e preventivi
• acquisire gli strumenti e le tecniche didattiche specificamente legate alla educazione
sessuale, alla prevenzione MTS e alla procreazione responsabile con particolare
riferimento al linguaggio e alla comunicazione.
• acquisire le tecniche di gestione dei gruppi
Lavoro su di sé:
• migliorare la consapevolezza delle equivalenze personali, professionali e istituzionali
che interagiscono nella programmazione e attuazione degli interventi educativi e
preventivi
• migliorare la consapevolezza sul ruolo delle componenti emozionali e dei processi di
identificazione nella comunicazione interpersonale.
B) attività oggetto di apprendimento:
• Programmazione e attuazione di interventi educativo preventivi in ordine ai temi della
Sessualità
Contenuti
• Ruoli, funzioni, attività e compiti degli operatori
• Educazione e prevenzione: definizioni e obiettivi
• Le strategie degli interventi educativo-preventivi (il cosa fare). Programmazione:
individuazione dei bisogni, definizione dei ruoli, indicazione degli obiettivi, scelta dei
metodi e dei contenuti, verifica, differenziazione dei programmi in funzione dei
destinatari
• Le tattiche degli interventi educativo-preventivi (il come fare). Elaborazione di
strumenti metodologici e di attivazione, tecniche di conduzione dei gruppi di lavoro
• Sessuologia generale: i significati della sessualità, aspetti etici e valoriali, antropologia
e sociologia della sessualità, sessualità e legislazione
• Anatomo-fisiologia sessuale. Fisiologia della riproduzione. Procreazione responsabile
e contraccezione
• Psicologia del comportamento sessuale: la costruzione dell’identità sessuale, i
comportamenti sessuali nelle diverse età
• Educazione emotiva e affettiva
• Gli adolescenti e la sessualità
• Le malattie sessualmente trasmesse
• Richiami di psicopatologia del comportamento sessuale
• Il codice deontologico degli operatori nell’ambito della sessualità umana
Metodologia
Le tecniche didattiche utilizzate privilegiano interventi coinvolgenti secondo i principi
dell’educazione attiva pur non ignorando la necessità di fornire apporti teorici attraverso
lezioni frontali. Ci si può quindi avvalere delle seguenti tecniche didattiche:
1. relazione su tema preordinato seguita dal confronto dibattito con i/le partecipanti
per provvedere alla acquisizione del sapere e riservata agli aspetti teorici
2. gruppi di studio per l’approfondimento di argomenti della sessuologia;
3. lavoro in gruppo per la riflessione, il confronto e la discussione in gruppi etero o
autodiretti per una migliore consapevolezza delle dinamiche personali.
4. atelier in piccoli gruppi che consente di lavorare nello stesso ambiente
alternando momenti di presentazione teorica, lavori di gruppo e discussioni
assembleari. Vengono presentate all'assemblea brevi introduzioni teoriche seguite
da esercitazioni pratiche da svolgersi in piccoli gruppi.I risultati di tali esercitazioni
vengono poi proposti e discussi dall'assemblea.
5. simulazioni nella forma del Role Playing che riproduce una situazione (per es.
riunioni staff operativo di una struttura sanitaria, lezione-intervento con un gruppo
di genitori) alla quale partecipano tutti gli allievi con ruoli e compiti specifici.
6. lavoro individuale - riservato alle verifiche e allo studio degli argomenti assegnati.
Percorso formativo
Il percorso formativo prevede:
- l’assunzione delle competenze sufficienti per impegnarsi nella programmazione e
attuazione degli interventi formativi. Ha una durata minima di 100 ore da svolgersi in non meno di un anno e al termine del percorso viene rilasciato l’attestato di frequenza dalla Scuola presso la quale è stata condotta la formazione
- l’aggiornamento obbligatorio delle conoscenze e la supervisione della propria
attività nell’ottica di una formazione continua che è garantita e resa possibile dalle
iniziative periodicamente attuate dalla Scuola riconosciuta FISS e dalla stessa FISS
Valutazione
La verifica finale, effettuata dopo un minimo di almeno 100 ore di formazione effettuate in non meno di un anno di frequenza, darà luogo ad una valutazione che si avvarrà di una prova scritta e/o orale consentendo il rilascio dell’attestato di frequenza.
Il training di formazione per conseguire la qualifica di SESSUOLOGO CONSULENTE IN SESSUOLOGIA è così composto:
A) obiettivi generali:
• acquisire le conoscenze sessuologiche di ordine anatomo-fisiologico, psicologico e
sociologico riferite al ciclo di vita per una adeguata lettura della domanda
sessuologica;
• elaborare le strategie necessarie per la conduzione del colloquio con l’utente, singolo,
coppia o gruppi che comprende temi di natura sessuale;
• assumere le conoscenze necessarie per la scelta e l'attuazione dei trattamenti
consulenziali capaci di affrontare le problematiche sessuologiche;
Lavoro su di sé:
• confrontarsi con la propria emotività attivata dalle tematiche di ordine sessuale
affrontate e dalle relazioni con l’utente;
• migliorare la consapevolezza delle equivalenze personali, professionali e istituzionali
che interagiscono nello svolgersi della pratica consulenziale che coinvolge tematiche
sessuali;
• migliorare la consapevolezza delle proprie modalità di relazione interpersonale nella
relazione con l’utente all’interno di uno specifico setting.
B) attività oggetto di apprendimento:
• lettura della domanda sessuologica;
• scelta operativa;
• strategia e tattica della consulenza sessuologica
• metodologia e pratica della consulenza
Contenuti
• Ruoli, funzioni, attività e compiti del consulente sessuale.
• Sessuologia generale: i significati della sessualità, aspetti etici e valoriali, antropologia
e sociologia della sessualità.
• Anatomo-fisiologia sessuale. Fisiologia della riproduzione. Procreazione responsabile
e contraccezione.
• Psicologia del comportamento sessuale: la costruzione dell’identità sessuale, i
comportamenti sessuali nelle diverse età.
• Psicologia della coppia.
• Il normale e il patologico in sessuologia. La salute sessuale.
• Nosografia e sintomatologia delle disfunzioni sessuali maschili, femminili e di coppia.
• Le devianze sessuali e le disforie di genere.
• La sindrome da dipendenza sessuale.
• L’abuso sessuale.
• Le malattie sessualmente trasmesse
• Sessualità e legislazione.
• La lettura della domanda sessuologica e l’anamnesi sessuologica secondo un
modello integrato
• L’apporto dell’andrologo, del ginecologo e/o di altre specialità mediche alla
consulenza sessuologica.
• La consulenza sessuale: definizione, obiettivi, strumenti e mezzi, strategie e tattiche,
l’invio.
• La consulenza sessuale in condizioni specifiche.
• Richiami alle terapie farmacologiche, chirurgiche e psicologiche delle patologie della
funzione sessuale
• La scelta operativa.
• Il codice deontologico degli operatori nell’ambito della sessualità umana
Metodologia
Le tecniche didattiche utilizzate privilegiano interventi coinvolgenti secondo i principi
dell’educazione attiva pur non ignorando la necessità di fornire apporti teorici attraverso
lezioni frontali. Ci si può quindi avvalere delle seguenti tecniche didattiche:
1. relazione su tema preordinato seguita dal confronto dibattito con i/le partecipanti
per provvedere alla acquisizione del sapere e riservata agli aspetti teorici
2. gruppi di studio per l’approfondimento di argomenti attraverso l’analisi critica
guidata della letteratura scientifica;
3. lavoro in gruppo per la riflessione, il confronto e la discussione in gruppi etero o
autodiretti per una migliore consapevolezza delle dinamiche personali e relazionali
4. atelier in piccoli gruppi che consente di lavorare nello stesso ambiente
alternando momenti di presentazione teorica, lavori di gruppo e discussioni
assembleari. Vengono presentate all'assemblea brevi introduzioni teoriche seguite
da esercitazioni pratiche da svolgersi in piccoli gruppi. I risultati di tali esercitazioni
vengono poi proposti e discussi dall'assemblea.
5. simulazioni nella forma del Role Playing e supervisione didattica
6. lavoro individuale riservato alle verifiche e allo studio degli argomenti assegnati
Percorso formativo
Il percorso formativo prevede:
- l’assunzione delle competenze sufficienti per impegnarsi nella attività di counseling.
Ha una durata minima complessiva di 200 ore da svolgersi in non meno di due anni e al termine del percorso viene rilasciato l’attestato di frequenza dalla Scuola presso la quale è stata condotta la formazione
- l’aggiornamento obbligatorio delle conoscenze e la supervisione della propria
attività nell’ottica di una formazione continua che è garantita e resa possibile dalle
iniziative periodicamente attuate dalla Scuola riconosciuta FISS e dalla stessa FISS
Valutazione
La verifica finale, effettuata dopo un minimo di almeno 200 ore di formazione svolte in non meno di due anni, darà luogo ad una valutazione che si avvarrà di una prova scritta e/o orale consentendo il rilascio dell’attestato di frequenza.
Per quanto riguarda la formazione continua, ossia la durata ed il sistema di accreditamento, si fa specifico riferimento al Regolamento della Formazione continua .
ART. 6 - CREDITI FORMATIVI
Costituisce credito formativo l’attività di formazione svolta presso altri centri di formazione di sessuologia scientifica.
Verrà valutato dalla Commissione Didattica Nazionale la corrispondenza tra i contenuti svolti presso altri centri/istituti ed i programmi ASI e FISS.
Il Presidente potrà accettare domande di socio professionista debitamente documentate. Alle domande dovrà essere allegato dettagliato curriculum dal quale emerga l’attività svolta e la sua relazione con gli scopi dell’associazione.
E’ fatta riserva al Consiglio direttivo dell’ASI di verificare quanto dichiarato dai richiedenti.
Il Consiglio Direttivo potrà prendere in esame le proposte di ammissione ad associato onorario previa la presentazione del richiedente da parte di almeno un suo membro, o dagli associati e a seguito della valutazione positiva dell’eccellenza del suo curriculum da parte del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza semplice.
I requisiti necessari per la valutazione dell’eccellenza del curriculum sono:
- Avere compiuto i 40 anni di età
- Avere svolto almeno 10 anni di attività professionale nelle aree coerenti con la sessuologia
- Avere insegnato per almeno 5 anni nelle aree coerenti con la sessuologia
ART. 11 - FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA
In applicazione di quanto esposto nello Statuto vigente circa l’obbligo per i soci professionisti ed i soci formatori di rispettare il requisito della formazione permanente, il Regolamento Interno fa specifico riferimento al Regolamento per la Formazione Continua e Permanente che ne costituisce parte integrante.
Allegato A - REGOLAMENTO FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ESPERTI IN EDUCAZIONE SESSUALE E DEI CONSULENTI SESSUALI
Approvato dal Consiglio direttivo del 10 ottobre 2014
Il presente Regolamento fa espresso riferimento a quanto previsto dallo Statuto dell’ASI – Associazione dei Sessuologi Italiani
– Formazione permanente degli iscritti.
La formazione permanente è un obbligo in capo agli iscritti, che vi aderiscono in applicazione del presente regolamento.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Sessuologi Italiani, di seguito denominata ASI , considerato:
- che alle Associazioni di Professionisti è affidato il compito di tutelare e garantire il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse della collettività
- che è fatto obbligo alle Associazioni di Professionisti di determinare i principi e le norme della deontologia professionale
- che i mutamenti in atto in campo sociale, giuridico e gestionale e la varietà e complessità dei problemi cui gli operatori sono chiamati a rispondere , nel rispetto e tutela dei diritti delle persone pongono in rilievo la necessità di prefigurare azioni continuative tese ad alimentare conoscenze, competenze, abilità dei professionisti che operano nell’area professionale oggetto del presente regolamento
- che la formazione permanente sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione
- che nel Codice deontologico della professione di SESSUOLOGO ESPERTO IN EDUCAZIONE SESSUALE e di SESSUOLOGO CONSULENTE IN SESSUOLOGIA si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l’obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione permanente
- che la normativa nazionale e comunitaria in tema di professioni richiama la necessità di adeguate conoscenze e di competenze da aggiornare ed arricchire periodicamente
ha approvato il seguente
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Art. 1 – Obiettivi
- rafforzare abilità tecnico professionali in ordine al lavoro con le persone, i gruppi, la comunità; allo studio e alla ricerca nel campo della sessuologia scientifica
- favorire l’acquisizione di abilità tecnico-professionali in ordine a ruoli di esperto in educazione sessuale e di consulente in sessuologia in contesti specifici che richiedono un elevato livello di specializzazione
- promuovere conoscenze multidisciplinari che consentano la comprensione di contesti complessi
- favorire processi di confronto e di integrazione tra professionisti, istituzioni e servizi e con altri attori sociali, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci
- rafforzare competenze nella progettazione degli interventi di formazione e consulenza secondo l’orientamento cui è improntata la sessuologia scientifica
- rafforzare conoscenze e abilità nella valutazione degli interventi effettuati
- sviluppare conoscenze e abilità per l’individuazione degli elementi critici incontrati nell’esercizio della propria professione
- sviluppare le competenze necessarie a trasformare gli elementi critici in risorse professionali
- favorire processi di studio e ricerca su modelli innovativi di intervento.
Art. 2 – Formazione professionale permanente
Per formazione professionale permanente si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento.
I sessuologi esperti in educazione sessuale e i sessuologi consulenti in sessuologia iscritti all’ASI hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.
A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità indicate.
L’adempimento di tale dovere è condizione per assolvere agli obblighi professionali e deontologici.
Art. 3 – Modalità
L’obbligo di formazione permanente decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Associazione come Socio Professionista , con facoltà per l’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria ma in conformità alle previsioni del presente Regolamento, nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Associazione e l’inizio dell’obbligo formativo.
Ogni iscritto deve conseguire nel biennio almeno 36 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli.
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Art. 4 – Abilitazione dell’attività formativa permanente
La Commissione Didattica dell’ASI è preposta alla validazione delle agenzie e dei professionisti che si propongono nel mercato come erogatori di azioni finalizzate alla formazione continua dei professionisti esperti in educazione sessuale e consulenti in sessuologia operanti nelle organizzazioni sia pubbliche che private o nell’esercizio della libera professione.
La formazione permanente può essere tenuta esclusivamente dai formatori della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica e dai soci formatori ASI.
Dovranno essere salvaguardati i requisiti sottoelencati.
Strutturali e deontologici: sede fisica idonea alla docenza (sale didattiche, salette per lavori di gruppo), strumenti e presidi per agevolare l’esposizione e l’apprendimento, nonché strumenti per la riproduzione di materiale.
Scientifici:
Pregresse attività formative comprovanti competenza nella metodologia didattica e nella progettazione formativa; docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell’area della mediazione sistemico-relazionale; mediatori familiari di comprovata esperienza professionale ed esperti in formazione specifica con curriculum documentato; bibliografia di supporto, materiale didattico,
Metodologici
Analisi del bisogno formativo, lezioni teoriche, lavori di gruppo, sperimentazioni, applicazione specifica in situazione , supervisione.
Valutativi
Questionario sulle aspettative (inizio corso), questionario sul gradimento (fine corso) .
Art. 5 – Attribuzione di crediti formativi agli eventi e alle attività formative
5.a - Appartiene alla competenza del Consiglio Direttivo Nazionale l’attribuzione di crediti formativi agli i eventi e/o corsi di aggiornamento come di seguito specificati.
5.b - L’attribuzione di crediti formativi viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo nonché gli argomenti trattati. A tal fine, i professionisti, gli enti ed associazioni che intendono ottenere preventivamente l’attribuzione di crediti formativi agli eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio Direttivo Nazionale una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.
Tale documentazione dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data fissata per l’evento.
Potranno essere richieste informazioni integrative .
Gli eventi organizzati dai Consigli delle Macro-Regioni dovranno essere comunicati con le stesse scadenze al Consiglio Direttivo Nazionale per gli adempimenti di competenza.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione .
Art. 6 – Eventi e attività formative
In applicazione di quanto esposto nello Statuto vigente circa l’obbligo per i soci professionisti di rispettare il requisito della formazione permanente si riportano nel presente Regolamento le modalità di attribuzione dei crediti formativi:
CONGRESSO NAZIONALE FISS CREDITI 10 a giornata per un massimo di 25
CONGRESSI INTERNAZIONALI CREDITI 7 a giornata per un massimo di 25
SEMINARI LOCALI (UNA GIORNATA) CREDITI 10
SEMINARI AGGIORNAMENTO FISS (UNA GIORNATA) CREDITI 10
SUPERVISIONE CREDITI 1* 2*
*da intendersi crediti 1 per ogni ora di supervisione di gruppo fino ad un massimo di crediti 10
*da intendersi crediti 2 per ogni ora di supervisione individuale fino ad un massimo di crediti 10
IL TOTALE DI PUNTI DI CREDITO DA RAGGIUNGERE NEL BIENNIO E’ DI 36
Art. 7 – Esoneri
Il Consiglio Direttivo Nazionale, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
- gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori
- grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali
- trasferimento temporaneo all’estero di soggetto abitualmente residente in Italia
L’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento.
All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del biennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.
Art. 8 – Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo –Adempimenti dei Centri/Istituti organizzatori
Il Consiglio Direttivo Nazionale dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi.
In particolare, i Consigli Direttivi delle macro-regioni, entro il 31 dicembre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa che intendono proporre nel corso dell’anno successivo indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Consigli Direttivi delle macro-regioni sono tenuti ad inviare al Consiglio Nazionale una relazione che illustri il piano dell’offerta formativa dell’anno solare successivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso.
Se la programmazione è avvenuta di concerto tra più Consigli delle macro-regioni , essi potranno inviare un’unica relazione.
In tal caso è necessaria la nomina di una macroregione rappresentante con funzioni di coordinamento.
I consigli delle macro-regioni, anche in collaborazione con Ordini, associazioni, enti o istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell’anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendone i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 6 e dandone comunicazione al Consiglio Nazionale.
I Centri/Istituti di formazione che hanno curato l’organizzazione degli eventi/corsi devono far pervenire, a conclusione dell’evento stesso, la documentazione relativa alle firme di presenza dei partecipanti e dei relatori, direttamente alla Segreteria A.S.I. – Settore Formazione Permanente, che curerà l’aggiornamento del Registro dei Soci Professionisti , nella sezione Formazione Permanente.
Per la registrazione dei crediti derivanti da Supervisione è necessario produrre alla Segreteria A.S.I. – Settore Formazione Permanente una certificazione sottoscritta dal supervisore, che deve necessariamente essere un Socio Formatore iscritto nei Registri della FISS, attestante il numero di ore ed il periodo nel quale si sono svolte.
Art. 9 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale:
- promuove e indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone il fabbisogno formativo in collaborazione con i Consigli delle macro-regioni e con la Commissione per la Didattica e la Ricerca
- garantisce l’uniformità dell’offerta formativa e l’esigibilità del diritto-dovere alla formazione continua
- verifica l’offerta formativa proposta dagli enti/Centri/Istituti abilitati
- esprime parere sull’adeguatezza dei piani dell’offerta formativa organizzati dai Consigli delle macro-regioni, eventualmente indicandone le modifiche da produrre nei termini indicati nella comunicazione scritta, con l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità della formazione continua.
In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato.
Il Consiglio Direttivo Nazionale verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati all’art. 6.
Ai fini della verifica, il Consiglio Direttivo Nazionale deve svolgere attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all’iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
Per lo svolgimento di tali attività il Consiglio Direttivo Nazionale si avvale della Commissione Didattica Nazionale.
In sede di prima attuazione il Consiglio Direttivo Nazionale, di concerto con i Consigli delle macro-regioni, provvede ad informare gli iscritti dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo delle macro-regioni
Il Consiglio direttivo delle macro-regioni in relazione alla formazione permanente, di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale, promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi; periodicamente verifica, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di formazione permanente in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio della Sede Centrale tali dati.
Art. 11 – Attribuzioni della Commissione per la Didattica e la Ricerca in merito alla Formazione Permanente
La Commissione per la Didattica e la Ricerca , in applicazione a quanto previsto dall’art. 37 dello Statuto vigente ha il compito di :
-elaborare, in accordo con i Consigli direttivi delle macro-regioni e con il Consiglio Direttivo nazionale i programmi per la formazione permanente
- proporre iniziative integrative di formazione quali seminari, convegni, ecc.
- di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale svolge attività di controllo
Art. 12 – Entrata in vigore e disciplina transitoria
- Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2014
CODICE DEONTOLOGICO dell’ASSOCIAZIONE dei SESSUOLOGI ITALIANI
Aggiornato con approvazione del Consiglio Direttivo
Lo Statuto dell’Associazione Internazionale dell’ Associazione dei Sessuologi Italiani (ASI) prevede all’art. 26 l’istituzione del Collegio dei Probiviri, composto da tre membri , scelti tra i soci con attitudini idonee ed eletti dall’Assemblea Generale degli iscritti .
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
- Verificare e confrontare le norme deontologiche comprese nel presente Codice Deontologico ed il rispetto delle stesse
- Eleggere un coordinatore
- Esprimere pareri per il Consiglio Direttivo sui comportamenti etici e deontologici nonché civilistici e di conflitto di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a provvedimenti disciplinari
- Esaminare e relazionare al Consiglio Direttivo circa i reclami degli utenti ed inviati alla Commissione dalla Presidenza Nazionale
- Il Collegio dei Probiviri delibera sull’azione disciplinare nei casi previsti all’art. 47 dello statuto
- Il Collegio dei Probiviri delibera sulle questioni sottoposte dalle Sedi decentrate, le quali non possono istituire Collegi dei Probiviri autonomi.
Art. 1 - Scopo del Codice
Al Collegio dei Probiviri previsto dall’art. 26 dello statuto vigente sono attribuiti i seguenti compiti:
- Verificare e confrontare le norme deontologiche ed il rispetto delle stesse
- Eleggere un coordinatore
- Esprimere pareri per il Consiglio Direttivo sui comportamenti etici e deontologici riferentesi al presente codice, nonché civilistici e di conflitto di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a provvedimenti disciplinari
- Esaminare e relazionare al Consiglio Direttivo circa i reclami degli utenti ed inviati al Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Probiviri delibera sulle questioni sottoposte dalle macro-regioni, le quali non possono istituire Collegi dei Probiviri autonomi.
Il codice deontologico è un codice etico e di comportamento cui hanno l’obbligo di attenersi tutti i membri appartenenti all’ASI – Associazione dei Sessuologi Italiani al fine di preservare e accrescere la reputazione, la competenza e la professionalità degli Esperti in educazione sessuale e dei consulenti in sessuologia.
Esso si applica a tutti i professionisti iscritti all’Associazione , anche durante il tirocinio.
L’ASI è tenuta ad inviare ai nuovi iscritti il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice e sua applicazione.
Art. 2 – Definizione e obiettivi
Il Sessuologo esperto in educazione sessuale si occupa della formazione di insegnanti, educatori, operatori di consultorio familiare e comunque di coloro che sono impegnati nella promozione e nel mantenimento della salute sessuale affinchè possono essere adeguatamente realizzate l’educazione sessuale e la prevenzione.
Il Sessuologo Consulente in Sessuologia è una figura professionale in grado di accogliere la domanda individuale e di coppia, riferibile ai problemi sessuali e stabilire una relazione d’aiuto che consenta alla persona o alla coppia di assumere scelte consapevoli.
L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
Art. 3 – Principi generali
I professionisti iscritti all’ASI sono tenuti ad esplicare la propria attività con rigore, trasparenza e correttezza.
Art. 4 – Etica del Sessuologo esperto in educazione sessuale e del Sessuologo Consulente in sessuologia
Nell’esercizio delle professioni “Sessuologo esperto in educazione sessuale” e del Sessuologo Consulente in sessuologia” , l’operatore è tenuto a realizzare gli interventi di sua competenza tenendo conto del benessere globale della persona.
Il rapporto professionale ha carattere contrattuale: l’operatore ed il cliente hanno reciproci diritti e doveri. L’operatore ha la discrezionalità di prendere in carico il cliente.
L’operatore, stabilito un rapporto professionale con il cliente, s’impegna al meglio delle sue capacità e provvede a favorire la continuità del rapporto.
L’operatore è tenuto a non prolungare un trattamento che sia dimostrato inefficace, suggerendo, ove possibile, un altro tipo di trattamento e/o operatore.
L’operatore è tenuto al rispetto delle opinioni e dei valori del cliente anche se personalmente non li condivide.
L’esercizio della professione nell’ambito della sessuologia è fondato sulla libertà ed indipendenza degli operatori quali loro diritti inalienabili. Per conseguenza, sia per gli operatori liberi professionisti che per quelli dipendenti e convenzionati, è considerato diritto inalienabile astenersi qualora siano richiesti interventi che contrastino con le proprie convinzioni etiche. Tale diritto può esprimersi oltre che verso gli obiettivi richiesti dal cliente, anche verso i programmi dell’ente di riferimento, pubblico o privato, che l’operatore ritenga eticamente inaccettabili, pur impegnandosi, ove possibile, ad informare ed indirizzare il cliente verso chi possa adeguatamente aiutarlo nel perseguire il suo obiettivo.
L’operatore che instaura un rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione a vario titolo con operatori e istituzioni, enti, associazioni e società di qualsiasi tipo, chiederà il rispetto del diritto di libertà e di indipendenza professionale che gli competono e si informerà, per rispettarli, sugli statuti, regolamenti e norme in genere, della parte istituzionale committente la propria attività professionale.
E’ comunque doveroso che, anche in situazioni di dipendenza, convenzione e collaborazione con altri, gli operatori considerino primario il benessere dell’utenza.
Art. 5 – Confidenzialità
Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, l’esperto in educazione sessuale e il consulente in sessuologia è tenuto al segreto assoluto sia per il contenuto degli incontri sia per gli accordi eventualmente stabiliti. L’annullamento di tale segreto si può ottenere solo con l’accordo scritto di tutte le parti.
Quando all’operatore si rivolge non una persona singola ma una coppia, egli persegue il benessere della coppia stessa da considerarsi nel suo insieme quale cliente. Quando un solo membro della coppia consente la rivelazione di informazioni, l’operatore può rivelare solo le informazioni relative al cliente consenziente, proteggendo l’identità e la riservatezza del cliente non consenziente.
Durante l’operare con una coppia il segreto richiesto da uno dei due nei confronti dell’altro va accettato e rispettato. Se tale segreto ostacola grandemente l’utilità dell’intervento ed il raggiungimento degli obiettivi concordati con la coppia stessa, oppure se il mantenimento costituisce un fattore di danno per il partner che ne è all’oscuro, la situazione deve essere analizzata con il partner che ha confidato il segreto, arrivando eventualmente all’interruzione del contratto.
Nel caso di una coppia di cui uno dei due membri sia un minore, prevalgono le norme relative alla salvaguardia del minore stesso su quelle relative al rispetto della coppia come globalità.
E’ deontologicamente sconsigliato iniziare un rapporto professionale di consulenza con persone con le quali ci sia un rapporto di stretta parentela o con le quali si abbiano relazioni affettive e/o sessuali.
Costituisce grave violazione deontologica stabilire relazioni sessuali con coloro con cui gli operatori abbiano un rapporto professionale di formazione o di consulenza , o con cui abbiano attività o responsabilità di tipo educativo.
E’ improprio ogni atto che violi l’intimità fisica e/o psichica del cliente.
Sono tenuti al rispetto del segreto professionale oltre agli esperti in educazione sessuale e ai consulenti in sessuologia, anche tutte le persone che assistano agli incontri previsti per lo svolgimento dell’attività (tirocinanti, supervisori).
Art. 6 – Dovere di aggiornamento professionale
E’ dovere dell’esperto in educazione sessuale e del consulente in sessuologia curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze, abilità e competenze , con particolare riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività.
E’ dovere deontologico dell’esperto in educazione sessuale e del consulente in sessuologia quello di rispettare lo Statuto ed il Regolamento dell’ASI in senso generale ed in particolare relativamente agli obblighi e ai programmi formativi.
Art. 7 - Dovere di adempimento previdenziale e fiscali
Gli esperti in educazione sessuale e i consulenti in sessuologia hanno il dovere di rispettare la normativa dello Stato in cui esercitano la loro attività professionale e in particolare gli obblighi relativi al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.
Art. 8 – Divieto di accaparramento dei clienti
E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
Art. 9 – Diritti dei clienti
A partire dal primo incontro l’esperto in educazione sessuale ed il consulente in sessuologia espone ai suoi clienti gli obiettivi, le modalità ed il processo di formazione e/o consulenza.
Li informa sulla specificità del suo intervento in confronto agli altri professionisti, in particolare rispetto al Sessuologo Clinico.
L’esperto in educazione sessuale e il consulente in sessuologia informa i clienti del costo del suo programma di lavoro e /o degli incontri e delle modalità di pagamento.
In nessun caso il costo può essere legato al risultato ottenuto. L’esperto in educazione sessuale ed il consulente in sessuologia deve ottenere dai suoi clienti il loro consenso che sarà riportato in un contratto firmato dalla parti.
In applicazione della normativa e dello Statuto vigente è istituito lo Sportello del Consumatore, il cui regolamento è parte integrante del Codice deontologico.
Art. 11 – Pubbliche dichiarazioni
Ogni dichiarazione pubblica riguardante l’attività dell’esperto in educazione sessuale e del consulente in sessuologia deve avere come scopo di informare sulla tipologia di intervento e dovranno tendere alla completezza e correttezza dell’informazione ed in ogni caso tutte le dichiarazioni pubbliche degli aderenti al codice deontologico devono essere coerenti con i suoi contenuti.
In considerazione del lavoro svolto dai mezzi di comunicazione di massa, gli operatori coinvolti in tale settore cureranno, nella salvaguardia dei diritti dell’informazione, di non relegare l’informazione sessuale e la sessualità nell’ambito della patologia individuale e sociale in genere e in particolare della violenza, della corruzione e della mercificazione corporea.
Nel rispetto della propria e dell’altrui persona e della fondamentale libertà di differenti scelte di vita, essi eviteranno l’informazione sessuologica in forma di indiscriminata intrusione nella sfera privata altrui, non selezionabile dal cliente.
Avranno cura altresì di documentarsi sui diversi effetti provocati dai media anche al fine di riconoscerli nell’utenza e di promuovere una più avvertita lettura dei messaggi portati dai media stessi.
La pubblicità e l’informazione relative all’attività professionale dell’operatore devono essere ispirate in modo particolarmente restrittivo , considerata la peculiarità della disciplina, a criteri di decoro professionale, serietà scientifica e tutela dell’immagine della professione.
Le consulenze on-line non sostituiscono il rapporto professionale tradizionale, ma sono da intendersi come forme di informazione e di orientamento per quelle persone che comunque lo richiedono. E’ responsabilità e obbligo dell’operatore attenersi alle regole del presente codice anche in questi casi.
Art. 12 - Attività di ricerca
La ricerca sessuologica su soggetti umani è consentita a condizione che non sia pregiudizievole per chi vi si sottopone.
Il carattere scientifico di una ricerca deve essere documentato sulla base di un protocollo riconosciuto e controllabile. Deve essere altresì individuabile il nominativo del o dei responsabili della ricerca stessa.
Le sedi deontologicamente appropriate per la strutturazione, comunicazione e/o discussione delle ricerche sessuologiche sono quelle scientificamente competenti.
A tal fine gli operatori possono avvalersi della partecipazione volontaria di soggetti di ricerca purchè non siano suscettibili di pressioni a tal fine.
A tale proposito si richiede l’attestazione di un consenso valido ed informato dato personalmente da ciascun volontario.
I potenziali benefici connessi alla ricerca devono essere maggiori dei potenziali rischi.
Ai partecipanti alla ricerca in qualità di soggetti vanno garantiti l’anonimato, la riservatezza e la non riconoscibilità, così come la libertà di ritirare il consenso senza riserve.
Art. 13 – Elezioni
L’esperto in educazione sessuale e il consulente sessuale che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati ad elezioni ad organi rappresentativi dell’ASI deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda o iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
E’ vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziative nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e dei manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.
Art. 14 – Pubblicità
Nell'attività di autopromozione, gli esperti in educazione sessuale e i consulenti sessuali saranno veritieri e precisi e non arrecheranno pregiudizio al decoro della professione. Si asterranno da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono.
È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa.
Art. 15 - Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive
Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).
Art. 16 – Attestazioni
Il professionista iscritto all’associazione , in applicazione della normativa vigente, ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione e a riportare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente i riferimenti dell’associazione di appartenenza con l’indicazione della denominazione, della sede legale p.t., del sito web dell’ente, anche al fine di consentire un immediato riferimento per lo Sportello del Consumatore e per l’inoltro di eventuali reclami.
Chiunque svolga la professione oggetto del presente codice deontologico ha l’obbligo di contraddistinguere la propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile dalla normativa vigente.
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
Art. 16 – Non rispetto del codice
L’ASI si propone di sorvegliare il rispetto del presente codice.
In caso di segnalazione, comunque pervenuta, di comportamenti ritenuti in contrasto con i principi enunciati dal presente Codice Deontologico vengono applicati gli artt. da 47 a 55 dello Statuto vigente riferenti al Capo V – Procedimento disciplinare.
Art. 17 – Norme di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.
ALLEGATO A) – REGOLAMENTO PER LO SPORTELLO DEL CONSUMATORE
Approvato nel Consiglio Direttivo del 10 ottobre 2014
Ogni iscritto al registro dell’ASI opera nel rispetto dello Statuto, del Codice deontologico e del Regolamento, nonchè di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni non organizzate.
In applicazione dell’art.2, comma 4, legge 14 gennaio 2013 n. 4 – Disposizioni in materia di professioni non organizzate – è stato attivato uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i clienti possono rivolgersi, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, in caso di contenzioso con i singoli professionisti riconosciuti dall’ASI
Allo sportello sarà possibile rivolgersi per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard di qualità che l’ASI richiede ai propri iscritti.
E’ possibile ricevere le informazioni e scaricare la modulistica relativa alle procedure di segnalazione e/o reclamo direttamente dal sito web dell’ASI .
La responsabilità di tutta l’attività istruttoria, verifica e produzione dello sportello del consumatore è del Consiglio Direttivo Nazionale ; ogni eventuale impugnazione di atti dello sportello dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo Nazionale.
SEGNALAZIONI E RECLAMI
La segnalazione e il reclamo possono essere esposti attraverso lettera raccomandata , fax o e-mail.
La segnalazione si distingue dal reclamo perché non implica necessariamente un’insoddisfazione nei confronti dei servizi o prodotti acquistati, ma indica comportamenti non in linea con lo Statuto, Regolamento e Codice Deontologico dell’Ente.
Con il reclamo si intende esporre l’insoddisfazione dell’ utente, qualunque esso sia, (Consumatore, Pubblica Amministrazione, Enti e Agenzie territoriali pubbliche e private, Clienti interni ed Esterni, ecc.) rispetto alla fruizione di un prodotto /servizio ceduto da un Centro/Istituto, Ente, Professionista riconosciuto dall’ASI.
L’Associazione darà in seguito ai messaggi pervenuti inerenti le funzioni proprie o degli organismi che operano con il proprio riconoscimento, inoltrandoli alla Presidenza e alle Commissioni di competenza, qualora gli stessi non siano trattabili direttamente dagli Organismi Direttivi.
Di essa verrà data comunicazione ai proponenti entro 30 giorni lavorativi.
VI INFORMIAMO CHE:
- Non verranno accettati messaggi inoltrati in forma anonima, per evitare di dare corso a segnalazioni a fini speculativi di turbativa della concorrenza.
- La veridicità dei dati inseriti sarà sottoposta a controllo, prima di inviare la procedura di trattamento.
- E’ garantita la protezione dei dati personali di tutti i soggetti che utilizzano il servizio reclami e segnalazioni e nel trattamento viene assicurato l’anonimato, ove richiesto dal soggetto stesso.
- Si precisa che nel caso di segnalazioni che facciano riferimento a comportamenti passibili di sanzioni penali commessi da professionisti, riconosciuti ASI o comunque riferentesi a violazioni del modello organizzativo o del Codice Etico e Deontologico ASI, verranno informati gli organi di vigilanza competenti.
- ASI si impegna, attraverso gli organismi afferenti alla propria struttura organizzativa, a fornire una prima risposta al soggetto che sporga reclamo entro 30 giorni lavorativi.
ASI promuove forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. Lo sportello di riferimento ASI per il Cittadino-Consumatore consente di avere indicazioni sull’attività svolta dai Professionisti con certificazione di qualifica professionale rilasciata dall’ASI (esperti in educazione sessuali, consulenti in sessuologia)
1) sugli standard qualitativi richiesti dall’ASI al professionista per la sua iscrizione,
2) sullo stato di iscrizione all’Associazione,
3) in caso di situazione conflittuale tra il Professionista iscritto a ASI e il Cittadino-Consumatore si fa esplicito riferimento all’area Segnalazioni e Reclami.
Tramite email si potranno richiedere anche le specifiche competenze del singolo Professionista iscritto ad ASI.